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STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

“Gerundo Retrogaming APS”

Art. 1 

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, DURATA E NORME GENERALI

1.1. È costituita in Crespiatica (LO) ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l’associazione denominata “Gerundo Retrogaming APS” di seguito più brevemente indicata in questo Statuto come “Associazione”.

1.2. L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crespiatica (LO), via Roma 4. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

1.4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.5. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.6. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione, che costituisce la regola fondamentale di comportamento della sua attività e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto Costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde. In caso di affiliazione dell'Associazione a un Ente o APS Nazionale con finalità riconosciute dal Ministero dell'Interno, l'Associazione si adegua e riconosce le finalità dell'Ente.

Art. 2

FINALITÀ, ATTIVITÀ E IDENTITÀ

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, afferenti alla storia e cultura dei videogiochi. L'Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge di:

a. Recuperare conoscenze e materiale inerente alla storia e cultura dei videogiochi.

b. Restaurare e preservare il suddetto materiale, considerando quando opportuno di modificarne una parte al fine di renderlo usufruibile con le tecnologie moderne.

c. Preservare, condividere a divulgare le suddette conoscenze e il suddetto materiale, incluse quelle riguardanti eventuali restauri e modifiche.

2.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende:

a. Esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da organizzazione e gestione di operazioni culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con riferimento al D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera "i".

b. Organizzare manifestazioni, eventi, tornei, dimostrazioni videoludiche finalizzate alla divulgazione e apprendimento della storia e cultura dei videogiochi.

c. Mantenere una presenza su canali social e un sito Internet dell’Associazione, per favorire lo scambio culturale tra soci e con altre persone e associazioni.

d. Avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le attività dell’Associazione.

e. Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

f. Attuare operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come per esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

g. Potrà inoltre compiere tutti quegli atti e concludere tutte quelle attività necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando con altre Associazioni e Enti, nazionali o esteri, che svolgano operazioni analoghe o accessorie all’attività sociale. 

2.3 L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al venti per cento degli associati. 

2.4 L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2.5 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

2.6 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2.7 L’Associazione ha scelto come colore sociale il viola, e come elementi fondamentali del suo simbolo un drago stilizzato con grafica da computer a 8 bit, che si staglia sopra un sole disegnato in stile vaporwave.

Art. 3

AMMISSIONE

3.1 Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

3.2 La domanda di ammissione, da presentare in forma scritta, dovrà contenere:

a. L’indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

b. La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.3 L’ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e senza nessuna discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta (60) giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. In attesa della riunione del Consiglio Direttivo, il richiedente che ha presentato domanda scritta, come da comma 2 sopra riportato, e ha versato la quota associativa, può avere accesso alle attività dell'Associazione stessa.

3.4 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

3.5 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta (30) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3.6 Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

3.7 Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.

Art. 4

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

4.1 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4.2 Ciascun socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto:

a. Di votare, se iscritto da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa, per l'elezione degli organi sociali e di presentare, se maggiorenne, la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea.

b. Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

c. Di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico e finanziario, di consultare i verbali.

d. Di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

4.3 Ciascun socio ha il dovere di:

e. Di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali.

f. Di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per conseguimento dello scopo sociale.

g. Di non arrecare danno all'Associazione.

h. Di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4.4 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

4.5 In deroga al comma 4 sopra riportato, la quota associativa se versata al momento di una richiesta ammissione a socio sarà restituita nel caso in cui il Consiglio Direttivo entro sessanta (60) giorni dalla richiesta stessa rigetti l'ammissione del richiedente. La quota viene restituita con l'informativa della delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso l'assemblea dei soci, chiamata a pronunciarsi sull'accaduto, deliberi l'ingresso a socio del richiedente a modifica della decisione presa dal Consiglio Direttivo, il richiedente stesso è tenuto a versare la quota associativa precedentemente restituita.

4.6 Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

4.7 L’Associazione è non riconosciuta e dunque priva di personalità giuridica, ai sensi dell’Art. 38 del Codice Civile. A titolo informativo si rende edotto che, quando i soci per conto dell’Associazione decidono di assumere obbligazioni con soggetti terzi, diventano garanti di diritto di tali obbligazioni in solido con l’Associazione.

4.8 I soci riconoscono che eventuali canali social o siti Internet riportanti in nome dell’Associazione si intendono soggetti al controllo della medesima, coordinato mediante i suoi organi.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

5.2 L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a aggiornare il Libro dei Soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, e non comporta alcun onere, salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

5.3 L’Associazione può escludere il socio qualora contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi. Con l’esclusione dall'associazione non verrà risarcita la quota associativa.

5.4 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

5.5 L'Assemblea, nel caso sia chiamata a decidere per quanto sopra indicato al comma 4, solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato, valuta e delibera sull'esclusione o meno dall'associato con voto segreto. Il soggetto ricorrente non può partecipare a questa votazione.

Art. 6

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

6.1 L'Associazione si è dotata un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.

6.2 Sono organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea dei soci.

b. Il Consiglio Direttivo.

c. Il Presidente del Consiglio Direttivo, con funzioni di legale rappresentanza.

d. L'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

6.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 7

L’ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. Ogni socio, iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto a esprimere il proprio voto.

7.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente, o in caso di assenza di entrambe le cariche da un consigliere anziano del Consiglio Direttivo.

7.3 Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, contrendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di altri tre associati.

7.4 L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 8

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

8.2 L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno metà (1/2) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

8.3 L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante annuncio sui canali social o sul sito Internet dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e ora dell'adunanza.

Art. 9

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea ordinaria:

a. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.

b. Elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

c. Approva il bilancio.

d. Delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.

e. Delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo a esso la più ampia garanzia di contraddittorio.

f. Delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo a esso la più ampia garanzia di contraddittorio.

g. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

h. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9.2 L'Assemblea straordinaria:

a. Delibera sulle modifiche dello Statuto.

b. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 10

VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

10.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

10.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

10.3 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera per la modifica dello statuto con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.4 In caso di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

10.5 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10.6 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10.7 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è pubblicato sui canali social o sul sito Internet dell’Associazione, e inoltre trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

10.8 L'assemblea dei soci si riunisce presso un luogo indicato nell'avviso di convocazione, o può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che si possa accertare l'identità degli intervenuti, sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

11.2 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

11.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) a un massimo di otto (8) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

11.4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

11.5 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 12

COMPENTENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, e in ogni caso, almeno due volte l'anno.

12.2 Il Consiglio Direttivo:

a. Amministra, curando la realizzazione delle attività sociali, disponendo delle risorse economiche dell'Associazione e decidendo sull'impiego del residuo di bilancio.

b. Redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

c. Decide e ratifica l'ammontare della quota sociale annuale.

d. Gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti.

e. Approva o rigetta le domande di ammissione.

f. Propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.

g. Svolge ogni altra attività non espressamente assegnata all'assemblea o a un altro organo sociale dallo statuto o dalla legge.

h. Individua e valuta le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

i. Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività.

j. Valuta e decide in merito a possibili affiliazioni a enti APS nazionali e a possibili attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni.

k. Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci e convoca l'assemblea straordinaria dei soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci stessi.

Art. 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Associazione.

13.2 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

13.3 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione.

13.4 Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l’Assemblea per la elezione di un nuovo consigliere. La carica dei componenti così nominati scade assieme a quella degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

13.5 Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

13.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 14

IL PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

14.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

14.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa all'unanimità del Consiglio Direttivo - a esclusione del presidente stesso.

14.4 Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'assemblea.

14.5 In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 15

IL VICEPRESIDENTE

15.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

15.2 Il Vicepresidente:

a. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione.

b. Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

15.3 I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo anche/oppure a un altro consigliere, che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 16

IL SEGRETARIO

16.1 Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei Libri Verbali e del Libro dei Soci, garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 17

ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

17.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

a. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 150.000.

b. Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 300.000.

c. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

17.2 La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

17.3 L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

a. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.500.000.

b. Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 3.000.000.

c. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Art. 18

LIBRI SOCIALI

18.1 Sono libri sociali dell'Associazione:

a. Il Libro dei Soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione.

b. Il Libro Verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea.

c. Il Libro Verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo.

d. Il Libro dei Volontari, contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

18.2 La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

18.3 I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

18.4 Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 19

RISORSE ECONOMICHE

19.1 Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

19.2 Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

a. Quote sociali.

b. Contributi pubblici e privati.

c. Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio.

d. Rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

e. Proventi derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati.

f. Proventi derivanti da:

              i. attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato;

              ii. vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, o prodotti dagli assistiti e volontari, purché tale vendita sia curata direttamente dall'Associazione, senza intermediari;

              iii. somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

              iv. somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui l'associazione sia affiliata ad un ente o APS Nazionale che ne permetta la somministrazione stessa come, previsto dalla legge in materia.

g. Eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata.

h. Eventuali altri proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti.

i. Eventuali fondi di riserva.

19.3 La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 20

SCRITTURE CONTABILI

20.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 21

ESERCIZIO SOCIALE

21.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

21.2 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

21.3 Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

21.4 La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. 

21.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

21.6 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

21.7 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 22

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

22.1 Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

22.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

23.1 Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

23.2 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24

SCOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

24.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo ad altro ente del terzo settore con finalità affini all’Associazione.

Art. 25

DISPOSIZIONI FINALI

25.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.